In un cantiere la Direzione Territoriale del lavoro ha contestato ad una impresa l'utilizzo non corretto dei ponti su cavalletti interni al fabbricato, il ponteggio esterno e la recinzione esterna, l'imprenditore mi chiede la correttezza della sanzione
L'azienda si occupa di stuccature edili, l'organico è composto da due dipendenti e nello specifico cantiere si avvale anche di due autonomi. I lavoratori al mometo dell'ispezione lavoravano all'interno del fabbricato.
Entriamo nel dettaglio pertanto:
- I ponti su cavalletti: la norma di riferimento è l'art. 139 del D.lgs 81/08 s.m.i. recita che non deve avere altezza superiore a mt. 2 e deve rispettare i requisiti dell'allegato XVIII, nello specifico hanno contestato il punto dell'allegato n. 2.2.2.3. la larghezza dell'impalcato era inferiore a 90 cm (50 cm) e non adeguatamente ancorate;
- A mio parere sono stati molto clementi perchè avrebbero potuto applicare anche il punto 2.2.2.2 perchè la tavola non è conforme alla norma di riferimento. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da €548,00 a €2.192,00.
- Ponteggio metallico fisso: la norma di riferimento è la sezione IV e V dall'art. 122 all'art. 138 del D.lgs 81/08 s.m.i., in particolare è stato contestato l'art. 125 comma 6 verificando che il ponteggio non è ben ancorato secondo quanto stabilito dal costruttore. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da €548,00 a € 2.192,00;
- A mio parere non è corretto in quanto l'imprenditore non è l'installatore del ponteggio ma è solo l'utilizzatore del ponteggio anche se nel momento dell'ispezione non utilizzava il ponteggio, l'ispettore doveva applicare l'articolo l'art. 18 comma 1) lettera h) e m) e art. 19 comma 1) lettera e, astenersi, salvo eccezioni debitamente motivati, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persite un pericolo grave ed immediato. SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da € 438,40 a 1.315,20.
- La sanzione riferita al ponteggio era evitabile se il datore di lavoro dimostrava con sbarramenti a porte e finestre la non necessità di utilizzare il ponteggio, in quanto loro dovevano operare solo internamente.
- La recinzione di cantiere: la norma di riferimento e la sezione II art. 109 del D.lgs 81/08 s.m.i. in quanto la recinzione di cantiere non aveva le caratteristiche idonee ad impedire l'acceso agli estranei alla lavorazione;SANZIONE: Arresto fino a due mesi o ammenda da €548,00 a €2.192,00;
- A mio parere non è corretto, in quanto l'imprenditore non è l'impresa affidataria ma è una subappaltatrice, pertanto non ha ha in carico l'organizzazione del cantiere, tantè che la competenza della recinzione spetta all'impresa Affidataria. Sanzione a mio parere totalmente contestabile.
In conclusione nel caso specifico gli ispettori non hanno rilevato (volutamente a mio avviso) un'altra problematica cioè i lavoratori Autonomi, che non possono lavorare nell'organizzazione datoriale dell'impresa, in quanto sono lavoratori dipendenti di fatto ma non di diritto, tale problematica comporta l'assunzione dei lavoratori e le varie sanzioni che ne derivano in quanto considerati lavoro sommerso.
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER POTER RISPONDERE AI VOSTRI QUESITI O PROBLEMATICHE
Aut. Domenico Geom. Bosica