La formazione dei lavoratori art. 37 la può effettuare direttamente il datore di lavoro?
Tanti datore di lavoro mi chiedono se possono svolgere direttamente la formazione ai propri lavoratori. L'accordo stato-regioni del 21/12/2011, stabiliva i requisiti dei docenti, in attesa dell'uscita per mezzo di decreto i criteri di qualificazione della figura del formatore per la sicurezza e salute sul lavoro.
Secondo l'accordo stato-regioni del 21/12/2011 il datore di lavoro che svolgeva direttamente l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione da almeno tre anni possiede i requisiti per poter effettuera la formazione direttamente ai propri lavoratori. Il 6 marzo 2013 è stato emanato il Decreto Interministeriale con i criteri di qualificazione dei formatori, anche'sso stabilisce limitatamente all'accordo del 21/12/2011 e fino a 24 mesi dall'entrata in vigore del D.I. i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione possono svolgere la formazione al proprio personale.Al termine di tale periodo i datori di lavoro che intendono continuare a svolgere l'attività formativa devono dimostrare di possedere i requisiti previsti.
Si rammenta, che i datori di lavoro abilitati ad eseguire la formazione ai propri lavoratori, sono obbligati ad applicare quanto stabilito dall'art. 37, comma 12 del D.lgs.81/08 s.m.i., devono chiedere la collaborazione ad organismi paritetici, ove presenti e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, con largo anticipo all'erogazione della formazione.
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Aut. Domenico Geom. Bosica