10 Novembre 2015
Con la legge 626/94 il Legislatore ha modificato l’approccio aziendale alla Sicurezza sul Lavoro, fino ad allora basato sulla necessità di dovere ottemperare a un insieme numeroso e non organico di normative che sembravano imposte “dall’alto” ed il cui rispetto non era supportato né dalla citata molteplicità dei testi di legge di riferimento né soprattutto da una cultura di consapevolezza e partecipazione.
La 626 ha sancito, quindi, il passaggio da un’impostazione prescrittiva ad una di carattere gestionale e organizzativo e quest’ultima ha successivamente trovato la massima espressione nel Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori D. Lgs. 81/2008. Il D. Lgs. 81, infatti, ha riordinato e abrogato la legislazione precedente in materia, avendo come punto di partenza la 626 e accentuandone lo spirito fondamentale mirato a creare un’organizzazione aziendale, radicata a tutti i livelli, che si occupi di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare ogni azienda deve avere un Sistema di Prevenzione e Protezione (SPP), ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 comma 1 lettera l del D. Lgs. 81/2008).
Dunque, se della legislazione in materia precedente alla 626 il datore di lavoro era l’unico destinatario, nel D. Lgs. 81/08 egli è sì il primo responsabile anche rispetto ad eventuali sanzioni, poiché esercente i poteri decisionali e di spesa, ma è anche al vertice di un vero e proprio organigramma per la sicurezza che possiamo immaginare di forma piramidale e contenente o coincidente con il SPP, in cui scendendo verso la base troviamo i diversi ruoli per la sicurezza prescritti dallo stesso decreto e che dovranno “insieme” gestire, sotto la direzione del datore di lavoro, le problematiche di salute e sicurezza. Il datore di lavoro deve garantire la presenza di queste figure e deve collaborare con loro, per assicurare il rispetto delle misure fondamentali di tutela dei lavoratori previste dall’art. 15 e su cui sviluppa e si estrinseca l’intero Testo Unico, ovvero la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione individuali e collettive, l’eliminazione o la riduzione dei rischi alla fonte, la sorveglianza sanitaria, la formazione, l’informazione e l’addestramento, la salubrità e la sicurezza strutturale degli ambienti di lavoro, la gestione delle emergenze, il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, la regolare manutenzione di macchine, impianti e attrezzature.
E’ possibile descrivere brevemente il mansionario delle diverse cariche per la sicurezza che l’azienda deve prevedere:
- Il Responsabile del SPP si occupa di coordinare il SPP ed è considerato di fatto un consulente, interno o esterno, del datore di lavoro e pertanto non soggetto a particolari obblighi e sanzioni, nonostante la giurisprudenza abbia fornito casi di condanna del RSPP ad esempio per una non adeguata valutazione dei rischi. Egli mette a disposizione le proprie conoscenze e competenze di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/08 nel coadiuvare il Datore di lavoro riguardo alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione. Il Datore di lavoro può, secondo quanto disciplinato dall’art. 34, svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione protezione, oltre che di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione descritti nei punti successivi.
- Gli addetti al SPP sono in possesso, così come il RSPP, dei requisiti di cui all’art. 32 e costituiscono un SPP interno, obbligatorio per i casi previsti dal comma 6 art. 31 D. Lgs. 81/08.
- Il Medico Competente è un medico in possesso di specializzazione in Medicina del lavoro, che gestisce la sorveglianza sanitaria e in funzione della stessa collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive.
- Gli Addetti antincendio ed evacuazione, in ragione della formazione e addestramento ricevuti ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998, sono preposti alla prevenzione antincendio e alla gestione delle emergenze.
- Gli Addetti al primo soccorso, in ragione della formazione e addestramento ricevuti ai sensi del D.M. 388/2003, gestiscono primo soccorso nel caso di situazioni di emergenza.
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) èla persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante illavoro. Al RLS va garantita dal datore di lavoro la formazione necessaria per potere farsi portavoce dei lavoratori in materia, laddove la consultazione e la partecipazione degli stessi risulta essere essenziale.
- Il preposto, ai sensi dell’art. 19, sovrintende e vigila sul comportamento dei lavoratori, verificando il rispetto da parte degli stessi degli adempimenti di legge e delle disposizioni aziendali per la sicurezza, informando il datore di lavoro sulle loro mancanze, ad esempio in merito all’uso dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre segnala al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro. Pur non essendo disposta chiaramente l’obbligatorietà della sua figura, è chiaro che questa si palesa nei casi in cui il datore di lavoro non è presente nel luogo di lavoro e non può vigilare direttamente sul rispetto degli obblighi per la sicurezza da parte dei lavoratori. Il preposto può essere opportunamente individuato nel capocantiere, o nel caporeparto, sulla base della sua esperienza professionale pluriennale e superiore a quella degli altri lavoratori, e deve ricevere dal datore di lavoro una specifica formazione. Molte volte si può configurare il <<preposto di fatto>>, ovvero una persona con le competenze e l’esperienza necessarie per svolgere nella pratica i compiti del preposto. In questo caso il datore di lavoro, preso atto di ciò, dovrà provvedere alla sua nomina e alla formazione specifica.
- I lavoratori costituiscono gli attori dell’attività aziendale, essi devono rispettare le misure di sicurezza fornite dal datore di lavoro e partecipare alla gestione della sicurezza, poiché come detto, il loro coinvolgimento e la loro partecipazione occupano una sezione specifica e centrale del TUSL. Essi ricevono adeguata formazione, informazione e addestramento ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
E’ doveroso chiarire che nelle aziende pubbliche, o anche nelle grandi aziende, pensiamo ad esempio alla maggior parte delle Società per azioni, possono esserci più titolari del potere di gestione e di spesa e la figura del datore di lavoro è rappresentata dai dirigenti, persone che, “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito loro, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2 comma 1 lettera d del D. Lgs. 81/08).
Il D. Lgs. 81/08 rappresenta, dunque, una rivoluzione copernicana nel settore, proprio perché armonizza un quadro legislativo che fino a vent’anni fa risultava disomogeneo e frastagliato, ma soprattutto alla luce delle argomentazioni oggetto del presente articolo, in cui si è voluto mettere in evidenza il valore del decreto che, pur inasprendo il quadro sanzionatorio, richiede un’applicazione tutt’altro che semplicemente prescrittiva, bensì realizzabile solo mediante una gestione aziendale partecipata.
La filosofia che vede la Sicurezza sul lavoro come un qualsiasi settore da amministrare così come avviene per le altre sfere aziendali, trova nell’articolo 30 del Testo Unico la massima evidenza. In esso, infatti, si promuovono <<modelli di organizzazione e gestione>> della sicurezza, ovvero sistemi organizzativi volontari basati su un autocontrollo dell’attuazione delle normative cogenti. Se conformi alle Linee Guida Inail o certificati secondo lo Standard OHSAS 18001, essi potranno essere sufficienti ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per concludere, dalla presente trattazione si può dedurre chiaramente che la volontà del Legislatore è quella di far sì che le aziende facciano un passo avanti rispetto alla sola ottemperanza alle normative, chiaramente basilare ed necessaria, potendo di fatto produrre sistemi organizzativi virtuosi e buone prassi che possano garantire una maggiore tutela della sicurezza e della salute lavorative.
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Dott. Ing. Di Francesco Gianpiero